Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, poiché consente di contemperare l'esigenza del rispetto della personalità del minore, con quella di difesa della collettività.
Sostanzialmente consta di tre fasi principali:
L’art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 disciplina l’istituto della sospensione del processo e della messa alla prova dell’imputato minorenne.
Difatti, la messa alla prova permette, come più sopra più volte anticipato, di estinguere il reato se l’esito è positivo, rispettando il disposto dell’art. 27 Cost., secondo cui il carcere deve intendersi come extrema ratio, e di occuparsi del piccolo reo affinché comprenda il proprio gesto, così realizzando un’efficace prevenzione speciale.
Dal punto di vista operativo, la sospensione del processo avviene con ordinanza da parte del giudice che, sentite le parti, la dispone quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova.
Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi sociali locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
La presa in carico ad opera dei servizi sociali consente di valutare e il vissuto del minorenne, affinché realizzi una piena consapevolezza circa la sua responsabilità e le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere.
Pertanto, l’istituto della messa alla prova presuppone l’adesione del minore al progetto che consiste implicitamente in un’ammissione di responsabilità, ma al tempo stesso permette di eludere la condanna, la pena e il ricorso agli istituti detentivi consentendo la maturazione del carattere e una maggiore consapevolezza dei valori di solidarietà umana.
La pubblica Assistenza G.E.O. data la sua ventennale affidabilità, è stata valutata idonea ad effettuare un tale delicato progetto e già collabora con i Servizi Minorili con la presa in carico di alcuni minori.